RIGETTATO IL RICORSO DEL SALUZZO
16-03-2016 19:10 - News Generiche
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
Gara PRO DRONERO - SALUZZO
La società ACSD SALUZZO, con raccomandata spedita il 12/3/2016, ha inteso proporre rituale reclamo avverso la mancata disputa della gara in epigrafe.
La reclamante si duole che la consorella ACD PRO DRONERO non abbia provveduto tempestivamente allo sgombero totale della neve liberando interamente il terreno di gioco pur essendo trascorse oltre 72 ore dall´ultima nevicata contravvenendo in tal modo alle disposizioni vigenti.
Chiede pertanto l´assegnazione della vittoria "a tavolino".
Esaminato il referto di gara si rileva che l´arbitro riporta espressamente quanto segue: " nonostante gli sforzi della società di casa per rimuovere la neve presente, la fascia davanti alle panchine (per una larghezza di 15 metri e per tutta la lunghezza del campo) si presentava ricoperta da una lastra di neve ghiacciata ".
Il direttore di gara sottolinea altresì che " ove la neve era stata rimossa il terreno di gioco risultava essere fangoso e molto allentato.
Preso atto di quanto sopra l´arbitro decretava l´impraticabilità.
Questo G.S. ha richiesto un ulteriore supplemento di rapporto nel quale l´arbitro precisa che la larga fascia di neve ghiacciata risultava di difficilissima rimozione a causa della temperatura rigida ed inoltre la zona in cui la neve era stata rimossa il terreno di gioco risultava impraticabile per il fango.
Nella valutazione di quanto accaduto, occorre rilevare che, nella giornata di sabato 5 marzo, si é registrata in tutta la regione, ma in particolare nel Cuneese, una copiosa nevicata che ha costretto il Comitato Regionale a sospendere l´attività ufficiale, sull´intero territorio regionale, il sabato e la domenica.
Nei giorni immediatamente successivi poi le condizioni atmosferiche sono rimaste critiche con temperature molto rigide che hanno ghiacciato la neve caduta rendendone problematica la rimozione in particolare nelle zone in ombra.
Alla luce di quanto esposto si ritiene che la mancata disputa della gara non debba addebitarsi a comportamenti negligenti della società ospitante, sottrattasi ai propri obblighi, anche in virtù di quanto riportato dall´arbitro sul referto e sul successivo supplemento richiesto nei quali viene dato atto che la stessa si è attivata per rendere agibile il terreno di gioco.
Attese le considerazioni su esposte pertanto.
SI DELIBERA
- di rigettare il reclamo presentato dalla società SALUZZO imputando la mancata disputa a cause di forza maggiore.
- di disporre la ripetizione della stessa, trasmettendo alla segreteria per gli incombenti di competenza.
- di porre a carico della società SALUZZO l´addebito della tassa reclamo non versata.
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
Gara PRO DRONERO - SALUZZO
La società ACSD SALUZZO, con raccomandata spedita il 12/3/2016, ha inteso proporre rituale reclamo avverso la mancata disputa della gara in epigrafe.
La reclamante si duole che la consorella ACD PRO DRONERO non abbia provveduto tempestivamente allo sgombero totale della neve liberando interamente il terreno di gioco pur essendo trascorse oltre 72 ore dall´ultima nevicata contravvenendo in tal modo alle disposizioni vigenti.
Chiede pertanto l´assegnazione della vittoria "a tavolino".
Esaminato il referto di gara si rileva che l´arbitro riporta espressamente quanto segue: " nonostante gli sforzi della società di casa per rimuovere la neve presente, la fascia davanti alle panchine (per una larghezza di 15 metri e per tutta la lunghezza del campo) si presentava ricoperta da una lastra di neve ghiacciata ".
Il direttore di gara sottolinea altresì che " ove la neve era stata rimossa il terreno di gioco risultava essere fangoso e molto allentato.
Preso atto di quanto sopra l´arbitro decretava l´impraticabilità.
Questo G.S. ha richiesto un ulteriore supplemento di rapporto nel quale l´arbitro precisa che la larga fascia di neve ghiacciata risultava di difficilissima rimozione a causa della temperatura rigida ed inoltre la zona in cui la neve era stata rimossa il terreno di gioco risultava impraticabile per il fango.
Nella valutazione di quanto accaduto, occorre rilevare che, nella giornata di sabato 5 marzo, si é registrata in tutta la regione, ma in particolare nel Cuneese, una copiosa nevicata che ha costretto il Comitato Regionale a sospendere l´attività ufficiale, sull´intero territorio regionale, il sabato e la domenica.
Nei giorni immediatamente successivi poi le condizioni atmosferiche sono rimaste critiche con temperature molto rigide che hanno ghiacciato la neve caduta rendendone problematica la rimozione in particolare nelle zone in ombra.
Alla luce di quanto esposto si ritiene che la mancata disputa della gara non debba addebitarsi a comportamenti negligenti della società ospitante, sottrattasi ai propri obblighi, anche in virtù di quanto riportato dall´arbitro sul referto e sul successivo supplemento richiesto nei quali viene dato atto che la stessa si è attivata per rendere agibile il terreno di gioco.
Attese le considerazioni su esposte pertanto.
SI DELIBERA
- di rigettare il reclamo presentato dalla società SALUZZO imputando la mancata disputa a cause di forza maggiore.
- di disporre la ripetizione della stessa, trasmettendo alla segreteria per gli incombenti di competenza.
- di porre a carico della società SALUZZO l´addebito della tassa reclamo non versata.